COSTRUZIONI

Nuove costruzioni eseguite in totale sicurezza con personale qualificato, tutto (certificato) chiavi in mano.

RISTRUTTURAZIONI

Ristrutturiamo qualsiasi tipo di immobile sia all'interno che all'esterno chiavi in mano.

PROGETTAZIONE

A richiesta dei nostri clienti, eseguiamo anche il progetto, le pratiche edilizie (D.I.A) e le varie dedrazioni energetiche avvalendoci di personale altamente qualificato.

1) ECCO LE COSE CHE DEVI SAPERE...

2) NOVITA' SUI BONUS FISCALI
Le ultime novità sui bonus fiscali per i lavori di recupero edilizio

  • Dal 14 maggio scorso il decreto Sviluppo (articolo 7, comma 2, lettera q), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70) ha abolito l'obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori all'agenzia delle Entrate (Centro operativo di Pescara). Ma per i lavori iniziati prima di quella data, la comunicazione serve ancora, e chi non l'ha spedita in tempo perde il bonus del 36%.

  • Sempre dal 14 maggio, inoltre, le fatture (anche se riferite a lavori precedenti) non devono più riportare separatamente il costo della manodopera, e questa semplificazione, valida sia per il 36% che per il 55%, è stata dettata dal decreto sviluppo sopra citato.

  • A partire dal 6 luglio (data di entrata in vigore del Dl 98/2011), i bonifici effettuati per pagare lavori che beneficiano del 36% o del 55% subiscono una ritenuta del 4%, anziché del 10% prevista dal Dl 78/2010. In pratica, le imprese, gli artigiani e i professionisti destinatari del pagamento si vedranno accreditata dalla banca o dalle Poste una somma già decurtata della ritenuta.

  • Dal 17 settembre, con l'entrata in vigore della legge 14 settembre 2011 n. 148, pubblicata sulla « Gazzetta Ufficiale » n. 216 del 16 settembre 2011, nelle compravendite degli immobili ristrutturati, la detrazione delle rate residue del 36% e del 55% può restare al venditore oppure essere trasferita al compratore. L'opzione deve essere espressamente esercitata nel rogito notarile e può riguardare anche i lavori eseguiti negli anni precedenti, ma la vecchia regola, che stabiliva obbligatoriamente il trasferimento dell'agevolazione all'acquirente, vale per tutti gli atti stipulati fino al 16 settembre.

    In caso di omessa dichiarazione, potrebbe valere il principio che il bonus resta in capo al venditore, dal momento che la norma afferma che le detrazioni « possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite ». Ma si potrebbe anche invocare la prevalenza della regola precedente, secondo cui il bonus segue la titolarità dell'immobile, passando all'acquirente. Sul punto è comunque auspicabile un chiarimento delle Emtrate.

    La possibilità di optare per il trasferimento del diritto alla detrazione all'acquirente o il mantenimento dello stesso in capo al venditore, vale anche per la detrazione del 55% prevista, sino al 31 dicembre 2011, per gli interventi di riqualificazione energetica, ma solo se oggetto della compravendita sia un edificio abitativo.

  • La stessa data del 17 settembre segna anche l'innalzamento dell'aliquota Iva ordinaria dal 20% al 21%, previsto dall'articolo 2 comma 2-bis, lettera a), del Dl 138/2011, convertito nella legge n. 148 del 14 settembre 2011. Tale incremento in molti casi si riflette anche sull' edilizia, in particolare sui lavori di ristrutturazione in cui il committente non può beneficiare dell'aliquota ridotta al 10% o al 4%.


 PROROGA DEGLI SGRAVI FISCALI IRPEF



La Finanziaria 2010 (Legge n. 191 del 23 dicembre 2009) ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 gli sgravi Irpef (introdotti dalla legge 449/97) sulle spese sostenute per la ristrutturazione di case di abitazione e parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.
La misura della detrazione resta fissata al 36%, da calcolare sul limite massimo di spesa pari a 48.000 euro.

Non ha più scadenza, inoltre, l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 10%, per le prestazioni di servizi e le forniture di beni relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

Non ha scadenze, anche, la possibilità di fruire:
  • della detrazione Irpef del 19% sugli interessi passivi pagati per mutui stipulati per la costruzione (e la ristrutturazione) dell'abitazione principale;
  • dell'applicazione dell'aliquota Iva al 4% sui beni finiti acquistati per la costruzione di abitazioni non di lusso (a prescindere che siano prima casa o meno) ed edifici assimilati.
Inoltre, è possibile fruire del medesimo beneficio, sempre nella misura del 36%, per l'acquisto di abitazioni ristrutturate da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, a condizione che:
  • l'immobile acquistato (o assegnato) faccia parte di un edificio interamente ristrutturato;
  • i lavori di ristrutturazione siano eseguiti fino al 31 dicembre 2012;
  • l'atto pubblico di acquisto o di assegnazione avvenga entro il 30 giugno 2013.
In tal caso, la detrazione del 36% va applicata sul 25% del prezzo di vendita o di assegnazione, sempre nel limite massimo di 48.000 euro.

Le principali condizioni e limiti per fruire della detrazione sono:
  • il limite massimo di spesa di 48.000 euro, sul quale calcolare la detrazione Irpef, deve essere riferito alla singola unità immobiliare e non più ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese. Di conseguenza, tale ammontare va suddiviso fra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione(ad esempio marito e moglie cointestatari di un'abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull'ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro);
  • qualora gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori relativi alla stessa unità immobiliare iniziati in precedenza, ai fini del computo del limite massimo delle spese detraibili (48.000 euro) occorre tener conto delle spese già sostenute;
  • l'impresa che esegue i lavori di ristrutturazione non deve più indicare il costo della manodopera impiegata nelle fatture emesse dal 14 maggio 2011. La semplificazione è stata introdotta dal decreto legge 70/2011 (articolo 7, comma 2, lettera q), che ha eliminato una condizione ritenuta in precedenza essenziale per poter beneficiare di questo sconto fiscale, in quanto la sua mancata indicazione nel documento Iva non era sanabile e faceva perdere il diritto alla detrazione;
  • la detrazione deve essere ripartita in 10 anni.
Si ricorda che a partire dall'anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 ed 80 anni, titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari) possono ripartire la spesa rispettivamente in cinque e tre quote annuali di pari importo. Il requisito dell'età deve essere posseduto al 31 dicembre dell'anno nel quale si effettuano gli interventi agevolati (circolare 15/E del 5 marzo 2003).
Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti.


Anni Spesa massima % di detrazione Numero di rate
2010-2011-2012 48.000 euro 36 10 (3 o 5 per i contribuenti di età
non inferiore a 80 e 75 anni)


In evidenza
Esempi:

1. il contribuente che alla data del 31 dicembre 2010 ha compiuto 80 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2007, ripartendo la quota di spesa detraibile in 10 anni, potrà ripartire la residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo da far valere nei periodi d'imposta 2010, 2011 e 2012;

2. il contribuente che alla data del 31 dicembre 2010 ha compiuto 75 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2007, ripartendo la quota di spesa detraibile in dieci anni, potrà ripartire la residua parte di detrazione spettante in cinque quote di pari importo da far valere nei periodi d'imposta 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.


Esempio di calcolo della detrazione
La casa ha bisogno di alcuni interventi di manutenzione straordinaria, come il rifacimento dell'impianto elettrico, idraulico e del bagno. La spesa sostenuta nel 2010 è di 30.000 euro, Iva compresa. A fronte di questa cifra si possono detrarre 10.800 euro (36% di 30.000) in dieci anni, con un risparmio d'imposta di 1.080 euro per ogni anno. Per le persone anziane di settantacinque e ottanta anni invece il risparmio di imposta conseguibile sarà rispettivamente di 2.160 euro (10.800: 5) e 3.600 euro (10.800: 3) per ogni anno.


Va precisato, inoltre, che si tratta effettivamente di una detrazione dall'imposta e non di un rimborso.
Ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione.


Esempio:
Se la quota annua detraibile è di 1.080 euro in dieci anni, come nell'esempio sopra formulato, e l'Irpef (trattenuta o comunque da pagare) nell'anno in questione ammonta a 1.000 euro, la parte residua della quota annua detraibile, pari a 80 euro, non può essere recuperata in alcun modo.
L'importo eccedente, infatti, non può essere richiesto a rimborso, né può essere conteggiato in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno successivo.
Lo stesso ragionamento deve essere applicato ai contribuenti che, per raggiunti limiti di età, portano in detrazione in cinque e tre anni la quota annuale relativa agli interventi di ristrutturazione effettuati.


Attenzione
La detrazione compete per le spese sostenute nell'anno e rispetta rigorosamente, pertanto, il criterio di cassa. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio la detrazione compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico da parte dell'amministrazione del condominio.
In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, sempre a condizione che quest'ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.


 CHI PUÒ BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE



Possono beneficiare dell'agevolazione tutti coloro che sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
In particolare i seguenti soggetti:
  • il proprietario o il nudo proprietario dell'abitazione;
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • l'inquilino e il comodatario (autorizzati dal proprietario);
  • i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa assegnatari di un alloggio;
  • i soci delle società semplici;
  • gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Hanno diritto alla detrazione anche i familiari (sebbene non detengano quote dell'immobile, come ha precisato la circolare dell'Agenzia delle Entrate 15/E del 20 aprile 2005), purché sostengano le spese dell'intervento a loro fatturate tramite bonifico, e siano conviventi del proprietario o del titolare di un diritto reale sull'immobile agevolato, al momento dell'invio della comunicazione di inizio lavori. Il decreto Sviluppo 70/2011 (articolo7, comma 2, lettera a) ha abrogato, con effetto 14 maggio 2011, la tradizionale comunicazione al Centro operativo di Pescara delle Entrate. Al posto del modulo alle Entrate, bisognerà fornire alcune informazioni nella dichiarazione dei redditi sulla base di un successivo provvedimento dell'Agenzia. Eliminata la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara, vanno conservati i documenti che costituivano gli allegati della comunicazione a Pescara, così come le fatture e le contabili dei bonifici "tracciabili" (per i quali nulla cambia).

Sono considerati familiari, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi (Tuir), il coniuge, i parenti entro il terzo grado (figli, genitori, nipoti, nonni, fratelli, sorelle, zii, bisnonni, bisnipoti e così via) e gli affini entro il secondo grado (i parenti del coniuge: figlio e figlio del figlio, suoceri, fratello e sorella; i coniugi dei parenti: genero, nuora, cognato e così via).
Non rileva il fatto che le autorizzazioni comunali siano intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare convivente (circolare ministeriale 11 maggio 1998, n. 121/E; risoluzione Agenzia delle Entrate 12 giugno 2002, n. 184/E).

L'agevolazione spetta anche a chi, dopo aver stipulato il preliminare di compravendita (compromesso), ha già il possesso del bene, a condizione che:

a. il compromesso sia stato registrato presso l'Ufficio competente;
b. l'acquirente indichi gli estremi della registrazione nell'apposito spazio del modulo di inizio lavori.

Ha diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull'immobile, per le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati.



L'elenco dei beneficiari

Beneficiari Condizioni
Proprietario
Familiari del proprietario Sì, anche se non detengono quote dell'immobile,
purché conviventi e a condizione che sostengano le spese
Inquilini e comodatari Sì, purché autorizzati dal proprietario
Nudo proprietario o usufruttuario
Promissario acquirente
(chi ha stipulato solo
il preliminare d'acquisto
Sì, a condizione che il preliminare sia stato registrato



 CHE COSA FARE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE



Come per gli anni scorsi, prima di iniziare i lavori (o contemporaneamente, secondo la precisazione della circolare 15/E 2005 dell'Agenzia delle Entrate) è necessario inviare, per raccomandata e senza ricevuta di ritorno, la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modulo debitamente compilato, datato e sottoscritto, al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara
Via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara


Comunicazione di inizio lavori ristrutturazione, particolare 01
Comunicazione di inizio lavori ristrutturazione, particolare 02
Comunicazione di inizio lavori ristrutturazione, particolare 03


Il modulo è reperibile presso tutti gli uffici delle Entrate e lo si può scaricare dal sito internet del ministero (www.agenziaentrate.gov.it).

A tale modello, che deve riportare i dati catastali dell'immobile sul quale si eseguono i lavori (o gli estremi della domanda di accatastamento), devono essere allegati:
  • la copia della concessione, dell'autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia;
  • i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda di accatastamento);
  • la fotocopia delle ricevute di pagamento dell' ICI a decorrere dal 1997, se dovuta. Se, però, il contribuente che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell'Ici (ad esempio, l'inquilino), non è necessario trasmettere le copie delle ricevute. Anche per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non va allegata la ricevuta di pagamento dell'Ici;
  • la fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori vengono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali. Se in seguito l'importo dei lavori eseguiti supera quello inizialmente preventivato, è necessario trasmettere la nuova e ulteriore tabella di ripartizione delle spese allo stesso ufficio che ha ricevuto la comunicazione originaria;
  • la dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori, nell'ipotesi in cui questi vengono eseguiti dal detentore dell'immobile (locatario, comodatario);
  • invece che tutta la documentazione prevista, i contribuenti possono produrre un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari.
    La dichiarazione è esente da imposta di bollo.
ATTENZIONE:
Il decreto Sviluppo (articolo 7, comma 2, lettera a) del decreto legge 70/2011) ha abogato dal 14 maggio 2011 la tradizionale comunicazione al Centro operativo di Pescara delle Entrate. Al posto del modulo alle Entrate, bisognerà fornire alcune informazioni nella dichiarazione dei redditi sulla base di un successivo provvedimento dell'Agenzia. Vanno comunque conservati i documenti che costituivano gli allegati della comunicazione a Pescara (ad esempio la copia della Dia, le ricevute di pagamento dell'Ici, eccetera). Restano, inoltre, gli obblighi di conservazione delle fatture e delle contabili dei bonifici relativi alle spese sostenute, nonché di comunicare preventivamente alla Asl territorialmente compoetente, mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori, quando la tipologia di questi richiede tale adfempimento.


Con risoluzione 166/E/1999, l'Agenzia ha chiarito che per gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati, il modelo di comunicazione poteva essere inviato anche dopo l'inizio dei lavori, purché entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta nel quale s'intende fruire della detrazione.
Quindi, chi sta sfruttando per la prima volta in Unico 2011 la detrazione 36% legata all'acquisto o costruzione del box pertinenziale, si chiede se procedere o meno all'invio della prevista comunicazione a Pescara per le spese sostenute nel 2010.
Nel caso in questione si possono ipotizzare due diversi percorsi. Un prima tesi porta a ritenere già operante l'abrogazione dell'adempimento prevista dal decreto legge 70/2011. Un secondo orientamento, sicuramente più prudenziale, porta a sostenere che l'invio della comunicazione entro il 30 settembre prossimo è ancora dovuto, se non altro per il fatto che Unico 2011 non contiene le informazioni integrative che saranno previste dalle Entrate a partire dal prossimo modello dichiarativo. Con la conseguenza che, senza inviare nulla, il dettaglio non verrebbe fornito dal contribuente né con la vecchia procedura né con la nuova.
Dal 730 e Unico 2012 le informazioni verranno richieste in dichiarazione, sulla base di quanto sancito da un provvedimento delle Entrate di prossima emanazione.


Comunicazione alla Azienda Sanitaria locale
A cura dei soggetti interessati alla detrazione, deve essere inviata una comunicazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Azienda sanitaria locale (Asl) competente per territorio con le seguenti informazioni:
  • generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
  • natura dell'intervento da realizzare;
  • dati identificativi dell'impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
  • data di inizio dell'intervento di recupero.
La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l'obbligo della notifica preliminare alla Asl.



 CUMULABILITÀ CON LA DETRAZIONE IRPEF PER IL RISPARMIO ENERGETICO



La legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) ha prorogato la detrazione Irpef del 55% a favore dei contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica negli edifici entro il 31 dicembre 2011.

La detrazione d'imposta del 36% per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con le agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico.

Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell'uno o dell'altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.


Le agevolazioni sul risparmio energetico
Le detrazioni spettanti devono essere ripartite nel modo seguente:
  • per le spese sostenute nel 2007, in tre quote annuali di pari importo;
  • per le spese sostenute nel 2008, in minimo tre e massimo dieci quote annuali di pari importo, a scelta irrevocabile del contribuente operata all'atto della prima detrazione;
  • per le spese sostenute nel biennio 2009-2010, in cinque rate annuali di pari importo;
  • per le spese sostenute nel 2011, in dieci rate annuali di pari importo.
I limiti d'importo sui quali calcolare la detrazione Irpef del 55% variano in funzione del tipo di intervento, come indicato nella seguente tabella:


TIPO DI INTERVENTO SPESA MASSIMA DETRAZIONE MASSIMA (55%)
riqualificazione energetica di edifici esistenti 181.818,18 euro 100.000 euro
involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti) 109.090,90 euro 60.000 euro
installazione di pannelli solari 109.090,90 euro 60.000 euro
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 54.545,45 euro 30.000 euro


Condizioni per poter fruire della detrazione Irpef:
  • redazione da parte di un tecnico abilitato del certificato di asseverazione che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti. Tale certificato deve essere conservato. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaia a condensazione con potenza inferiore a 100 KW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori;
  • redazione e trasmissione all'Enea entro 90 giorni dalla fine lavori, attraverso il sito internet www.acs.enea.it, dell'attestato di certificazione energetica se le procedure sono state approvate dalle Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano o dai Comuni, oppure dell'attestato di qualificazione energetica. Dal 2008, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per installare i pannelli solari non è più necessario questo adempimento. Tale certificazione non è più richiesta anche per gli interventi realizzati a partire dal 15 agosto 2009 riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione;
  • redazione e trasmissione all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet www.acs.enea.it dell'apposita scheda informativa;
  • per le spese sostenute dal 2009, qualora i lavori necessari a realizzare gli interventi proseguano in più periodi d'imposta, è necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese effettuate nei periodi d'imposta precedenti;
  • nelle fatture emesse dal 14 maggio 2011 non deve essere più indicato il costo della manodopera impiegata (articolo 7, comma 2, lettera q) del decreto legge 70/2011);
  • il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, numero e data della fattura, codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto beneficiario del bonifico.
Dal 1° luglio 2010, al momento del pagamento del bonifico, le banche e le poste devono operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta dovuta dall'impresa che effettua i lavori.

ATTENZIONE
Per informazioni più dettagliate sulle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, si rinvia alla guida Detrazione Irpef per il risparmio energetico consultabile su questo sito.



 L'IVA SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE



La Finanziaria 2010 ha disposto che il regime agevolato dell'Iva diventi permanente (in precedenza era stata invece fissata al 31 dicembre 2011 la data di validità dello stesso). Il regime agevolato prevede l'applicazione dell'Iva ridotta al 10% per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali.

Per usufruire dell'agevolazione non occorre indicare nelle fatture emesse dal 14 maggio 2011 il costo della manodopera utilizzata, anche se l'esecuzione dei lavori è avvenuta precedentemente.

Le cessioni di beni restano assoggettate all' aliquota Iva ridotta, invece, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell'ambito del contratto di appalto. Tuttavia, qualora l'appaltatore fornisca beni di valore significativo, l'aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi.

I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.
Si tratta di:
  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni e interni;
  • caldaie;
  • video citofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
  • sanitari e rubinetteria da bagni;
  • impianti di sicurezza.
Su tali beni l'aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.


ESEMPIO:
Costo totale dell'intervento 10.000 euro, di cui:
a) per prestazione lavorativa 4.000 euro;
b) costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.

Su questi 6.000 euro di beni significativi, l'Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l'importo complessivo dell'intervento e quello dei beni significativi (10.000 - 6.000 = 4.000).

Sul valore residuo (2.000 euro) l'Iva si applica nella misura ordinaria del 20%.


Per destinazione abitativa privata si intende riferirsi alle abitazioni adibite a dimora di privati.
Non si può applicare l'Iva agevolata al 10%:
  • ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
  • ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
  • alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
  • alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 20% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l'Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.
Per l'applicazione dell'agevolazione dell'Iva al 10% non è necessario alcun adempimento particolare come, invece, previsto per la fruizione della detrazione Irpef del 36%. Ad esempio, non si deve inviare alcuna comunicazione al Centro Operativo di Pescara, né è richiesto il pagamento mediante bonifico.

L'Iva agevolata per i lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione

Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l'applicazione dell'aliquota Iva del 10%. Si tratta, in particolare:

A. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d'opera relativi alla realizzazione degli interventi di
  • restauro
  • risanamento conservativo
  • ristrutturazione
B. dell'acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall'articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380.

L'aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).

L'agevolazione spetta sia quando l'acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d'opera che li esegue.



 CHE COSA ACCADE SE CAMBIA IL POSSESSO



L'articolo 1 della legge 449/97 e la circolare ministeriale n. 57/E del 24 febbraio 1998 hanno anche disciplinato i casi di variazione della titolarità dell'immobile sul quale vengono effettuati gli interventi di ristrutturazione e manutenzione prima che sia trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione.

I benefici fiscali legati alla manutenzione edilizia seguono l'immobile per il quale sono stati ottenuti. Questo principio non vale quando ci si limita a cedere una quota di comproprietà senza perdere la titolarità sulla parte restante.

Come chiarito con circolare n. 77/E del 2009, invece, la cessione anche di una sola quota determina il trasferimento del diritto a detrarre se l'acquirente passa da semplice comproprietario a unico proprietario.

Compravendita, donazione e successione
Nel caso in cui viene venduto l'immobile sul quale è stato eseguito l'intervento di recupero edilizio prima che sia trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate viene trasferito all'acquirente dell'immobile (solo se si tratta, però, di persona fisica).

Se il contribuente che ha realizzato la ristrutturazione (donante) dona l'immobile ad altro soggetto (donatario), il diritto a godere della detrazione per le quote residue si trasferisce a quest'ultimo.

Se muore il contribuente titolare di diritti sull'immobile oggetto dell'intervento di recupero, il diritto a godere delle quote residue della detrazione si trasmette agli eredi. In questo caso, le detrazioni competono solo qualora l'erede conservi la detenzione materiale e diretta dell'immobile.
Nei casi sopra indicati, se le spese di ristrutturazione sono state sostenute da persone diverse dal possessore (inquilino, comodatario), il diritto a detrarre le rate residue non si trasferisce e continua a spettare al detentore o al familiare convivente che ha sostenuto i costi.

Trasferimento dell'inquilino o del comodatario
La cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione, i quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento.


La detrazione in caso di cessione dell'immobile o di successione

Cambiamenti Diritto alla detrazione
Vendita dell'immobile Il diritto alla detrazione compete all'acquirente
Donazione Il diritto alla detrazione compete al donatario
Successione Il diritto alla detrazione spetta agli eredi
Cessazione dello stato
di locazione o comodato
L'inquilino o il comodatario continua a beneficiare della detrazione
fino al periodo di godimento



 LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE



La spesa massima ammessa alla detrazione è di 48.000 euro per ogni singolo immobile, da ripartire tra gli aventi diritto sulla base dell'effettivo sostenimento della spesa . Così, ad esempio, marito e moglie che partecipano in egual misura alle spese possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi il 36% di fatture per 48.000 euro di interventi eseguiti nella loro prima casa più altri 48.000 euro per lavori effettuati nella seconda casa. In pratica ciascun coniuge può ottenere una detrazione d'imposta di 864 euro per ognuno dei 10 anni (48.000/2 x 36% : 10 = 864), per ciascun immobile posseduto e per ciascun intervento effettuato.

Sempre in tema di limiti di spesa, occorre tener conto del numero di unità immobiliari esistenti all'inizio dei lavori: se l'intervento riguarda una sola unità immobiliare, il limite della detrazione resta fermo all'importo massimo di 48.000 euro anche se al termine dei lavori sono state realizzate due o più unità.

Va precisato, inoltre, che si tratta di una detrazione dall'imposta e non di un rimborso. Ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione.


In evidenza
Esempio:
Se la quota annua detraibile è di 1.968 euro e l'Irpef (trattenuta o da pagare) nell'anno in questione ammonta a 1.350 euro, la parte residua della quota annua detraibile, pari a 618 euro (1.968 - 1.350 = 618), non può essere recuperata in alcun modo. L'importo eccedente, infatti, non può essere richiesto a rimborso, né può essere conteggiato in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno successivo.

È bene ricordare che l'importo effettivamente detraibile da ciascun comproprietario o soggetto che partecipa alle spese, si desume dai bonifici di pagamento e dalle fatture, a prescindere dalla quota di proprietà dell'immobile.
Pertanto è necessario che nei bonifici siano riportati tutti i nominativi di coloro che hanno sostenuto le spese degli interventi eseguiti e che le fatture siano intestate agli stessi soggetti.

Tuttavia, se nel bonifico è stato indicato il solo codice fiscale del soggetto che ha provveduto ad inviare la comunicazione di inizio lavori, la detrazione viene comunque riconosciuta anche agli altri aventi diritto, purché indichino nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico.

In caso di bonifico unico, la diversa ripartizione delle spese tra i comproprietari (o codetentori) può essere desunta dalle fatture emesse dall'impresa esecutrice dei lavori o dal fornitore dei materiali necessari per l'esecuzione dell'intervento. È, quindi, opportuno richiedere distinte fatture intestate ai diversi beneficiari della detrazione.

L'altra condizione indispensabile per fruire della detrazione del 36% è che le spese sostenute, indicate in fattura, siano pagate tramite bonifico bancario o postale, anche online, entro il termine di vigenza dell'agevolazione, ossia entro il 31 dicembre 2012.


ATTENZIONE:
Quando i lavori iniziano e finiscono nello stesso anno (e tutti i bonifici vengono pagati entro il 31 dicembre), l'applicazione del 36% non crea particolari problemi: la detrazione partirà dalla dichiarazione dei redditi dell'anno in cui sono state sostenute le spese. Per esempio, i pagamenti effettuati nel 2009 possono essere recuperati a partire dalla dichiarazione dei redditi che sarà presentata nel 2010 (modello Unico o 730). Se si presenta il 730 il recupero del credito Irpef spettante sarà immediato.


Un po' più complicato, invece, è capire come regolarsi quando i lavori iniziano e finiscono in anni diversi.

Se in un certo anno si realizza una "semplice prosecuzione dei lavori iniziati in anni precedenti", per i quali era già stata inviata la comunicazione al Centro operativo di Pescara, non è richiesto un nuovo invio (risoluzione 6 maggio 2002, n. 136/E). Naturalmente, quando si tratta di una "mera prosecuzione", per determinare il limite massimo della spesa agevolata, pari a 48.000 euro per unità immobiliare, si tiene conto anche delle spese sostenute in anni precedenti.

In pratica, nell'anno della prosecuzione, la "detrazione d'imposta può essere determinata sull'importo emergente dalla differenza" tra 48.000 euro e "gli importi già spesi negli anni precedenti per lo stesso intervento (circolare 30 gennaio 2002, n. 9/E, paragrafo 7.3). Il limite di 48.000 euro delle spese sostenute, quindi, va riferito solo alla stessa unità immobiliare (comprensiva di pertinenze), ma anche a ciascun intervento (anche pluriennale). Da notare che se i lavori si protraggono per più anni "nessuna ulteriore comunicazione va trasmessa" (circolare 121/E, paragrafo 7, dell'11 maggio 1998).

Per i lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa). Così, i pagamenti effettuati nel 2008 possono essere recuperati a partire dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 2009; le spese sostenute nel 2009 andranno inserite nel 730 o nel modello Unico che sarà presentato nel 2010, anche se le fatture si riferiscono a lavori iniziati in altri anni e portano date diverse. Praticamente, se il 36% sui 10.000 euro pagati nel 2008 non è stato portato in detrazione a partire dalla dichiarazione presentata nel 2009, nella dichiarazione del 2010 si comincerà a detrarre dalla seconda rata (e per la prima si potrà chiedere alle Entrate il rimborso, così come previsto dal D.P.R. 602/73).

Tutto cambia quando si inizia un nuovo intervento, diverso da quello precedentemente agevolato. In questo caso, si deve inviare una nuova comunicazione al Centro operativo di Pescara e il limite dei 48.000 euro di spese agevolabili è interamente disponibile.

Un nuovo intervento si ha quando viene richiesto un nuovo titolo abilitativo (per esempio, si presenta una nuova Dia). Ma non solo: si ritiene che si sia in presenza di un nuovo intervento, per il quale è necessario inviare la comunicazione al Centro operativo di Pescara, non solo con una nuova abilitazione amministrativa, ma anche se i nuovi lavori "consistono in nuovi interventi di recupero, diversi da quelli effettuati negli anni precedenti (circolare 9/E, paragrafo 7.4, del 30 gennaio 2002).

Cerchiamo di chiarire quanto detto con due esempi:



1. Prosecuzione di interventi già iniziati in precedenza
Contribuente di età inferiore a 75 anni;
spese sostenute nel 2007 € 30.000,00 spese sostenute nel 2008, in prosecuzione del medesimo intervento € 10.000,00 spese sostenute nel 2009, in prosecuzione del medesimo intervento € 20.000,00 In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di euro 48.000,00 l'importo da indicare a colonna 8 del modello UNICO (Quadro RP, Sezione III-B) è pari ad un decimo di euro 8.000,00.
Infatti, per arrivare al tetto massimo annuo di euro 48.000,00 si deve tener conto anche delle spese sostenute nel 2007 e nel 2008:
48.000,00 (limite massimo) - 40.000,00 (somma complessiva sostenuta nel 2007 e 2008) = 8.000,00.


2. Prosecuzione di lavori iniziati in precedenza e nuovo intervento di ristrutturazione
Contribuente che ha compiuto gli 80 anni di età ed ha optato per la rateazione in tre rate; spese sostenute nel 2008 € 30.000,00 spese sostenute nel 2009, in prosecuzione del medesimo intervento € 20.000,00 spese sostenute nel 2009, per un diverso e autonomo intervento € 40.000,00 In questo caso l'importo da indicare a colonna 8 del modello UNICO (Quadro RP, sezione III-B) è pari ad un terzo di euro 48.000,00.
Infatti, occorre prima determinare l'importo massimo su cui calcolare la detrazione per la continuazione dei lavori:
48.000,00 (limite massimo) - 30.000,00 (somma complessiva sostenuta nel 2008) = 18.000,00.
Poiché anche il nuovo intervento di ristrutturazione iniziato nel 2009 è stato effettuato sullo stesso immobile, la relativa spesa di 40.000,00 euro deve essere sommata all'importo di euro 18.000,00. Quindi, tenuto conto che l'importo risultante da tale sommatoria (58.000,00 euro) supera il limite massimo annuo (48.000,00 euro), l'importo su cui calcolare la detrazione sarà pari ad euro 48.000,00.



 PAGAMENTO SOLO CON BONIFICO



Le spese devono essere effettuate tramite bonifico bancario o postale.

Fanno eccezione:
  • le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
  • le ritenute di acconto operate sui compensi corrisposti ai professionisti (ivi compresa la ritenuta del 4% operata dal condominio, in qualità di sostituto d'imposta);
  • l'imposta di bollo;
  • i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.
In evidenza
Nel bonifico devono essere indicati:
  • l'indirizzo dell'immobile oggetto dei lavori;
  • la causale del versamento (ad esempio, lavori di ristrutturazione o detrazione del 36% o l'indicazione degli estremi della legge istitutiva del 36%, cioè articolo 1, legge 449/97);
  • il nome e il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto (impresa o professionista) a favore del quale il bonifico viene effettuato.

Se vi sono più soggetti che sostengono le spese e intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il codice fiscale di tutti coloro che sono interessati al beneficio fiscale.

Nel bonifico di pagamento per i lavori nelle parti comuni condominiali, vanno indicati il codice fiscale del condominio e quello dell'amministratore o dell' eventuale condomino che effettua il versamento.

Nel caso di comproprietà dell'immobile, il diritto alla detrazione va ripartito tra i proprietari sulla base delle spese effettivamente sostenute da ciascuno di essi.

Anche in questo caso vanno riportati i codici fiscali di ognuno dei comproprietari, ricordandosi che le fatture devono essere intestate agli stessi nominativi.

Tuttavia, se il bonifico contiene il codice fiscale del solo soggetto che ha presentato il modulo di comunicazione al Centro operativo di Pescara, gli altri aventi diritto, per ottenere la detrazione, devono indicare nell'apposito spazio del 730 o del modello Unico il codice fiscale di chi ha inviato la comunicazione.a


ATTENZIONE:
Alla norma che prevede che le spese vengano inderogabilmente sostenute tramite bonifico fanno eccezione quelle relative agli oneri di urbanizzazione, all'imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.


Al momento del pagamento del bonifico, dal 1° luglio 2010, banche e poste devono operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta dovuta dall'impresa che effettua i lavori.

Con la Circolare n. 40 del 28 luglio 2010 l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative in merito all'applicazione di questo adempimento.

Con riferimento alle spese sostenute in favore dei Comuni, se il contribuente paga con bonifico, pur non essendo tenuto a tale forma di versamento, deve indicare nella motivazione del pagamento il Comune, come soggetto beneficiario, e la causale del versamento (per esempio, oneri di urbanizzazione, Tosap, eccetera). In questo modo, la banca o Poste Spa non codificano il versamento come importo soggetto alla ritenuta del 10% (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 4 gennaio 2011).

Altri adempimenti
I contribuenti interessati debbono conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico.

Tale documentazione, che deve risultare intestata alle persone che fruiscono della detrazione, infatti, deve essere esibita a richiesta degli uffici finanziari.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.


Per le detrazioni richieste fino al periodo d'imposta 2002, quando l'importo complessivo dei lavori eseguiti era superiore a 51.645,69 euro, occorreva inviare al Centro operativo di Pescara la "dichiarazione di esecuzione dei lavori". Il mancato invio di tale comunicazione, sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri o da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi, comportava la decadenza del beneficio. A partire dal 2003, poiché il limite di spesa detraibile è di 48.000 euro (originariamente era stato fissato in 77.468,53 euro), non è più necessario l'invio di questa dichiarazione.



 COME SI PUÒ PERDERE LA DETRAZIONE



Nei casi che seguono non viene riconosciuta la detrazione e l'importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici finanziari:
  • la comunicazione non è stata trasmessa preventivamente al Centro Operativo di Pescara;
  • la comunicazione non contiene i dati catastali relativi all'immobile oggetto dei lavori (o quelli relativi alla domanda di accatastamento);
  • non vengono allegate le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia vigente;
  • in assenza dei dati catastali, non è allegata la fotocopia della domanda di accatastamento;
  • non sono allegate le fotocopie dei versamenti dell'Ici relativa agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta;
  • non è allegata la copia della delibera assembleare, quando necessaria, e della tabella millesimale per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali;
  • non è allegata, quando richiesta, la dichiarazione di consenso del proprietario all'esecuzione dei lavori;
  • non è stata effettuata la comunicazione preventiva all'Asl competente, quando obbligatoria;
  • non vengono esibite le fatture o ricevute relative alle spese, non è esibita la ricevuta del bonifico bancario o postale oppure questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione;
  • il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale;
  • le opere edilizie eseguite sono difformi da quelle comunicate al Centro operativo di Pescara e non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;
  • vengono violate le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché quelle relative agli obblighi contributivi.


Non allegare i documenti o non compilare in modo corretto il modello di comunicazione comporta la decadenza dal diritto alla detrazione soltanto se il contribuente, invitato a regolarizzare la comunicazione, non vi provvede entro il termine indicato dall'Ufficio.

In caso di violazioni delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e agli obblighi contributivi il contribuente non decade dal diritto alla detrazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445.



 PER QUALI LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI



I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell'articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (precedentemente individuati dall'art. 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457).

In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.

Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l'esecuzione dei lavori, sono comprese:
  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
  • le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
  • le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71);
  • le spese per l'acquisto dei materiali;
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
  • gli oneri di urbanizzazione;
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all'effettuazione degli interventi di recupero edilizio.

La manutenzione ordinaria
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi alla agevolazione IRPEF solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali.
Come precisato nella risoluzione 7/E del 12 febbraio 2010, le parti comuni interessate sono quelle indicate dall'articolo 1117, nn. 1, 2 e 3 del Codice civile (il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili, tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, ecc.).

Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione.
Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria:
  • le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici;
  • le opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  • la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti;
  • la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni;
  • il rifacimento di intonaci interni;
  • l'impermeabilizzazione di tetti e terrazze;
  • la verniciatura delle porte dei garage.
Se questi interventi fanno parte di un intervento più vasto come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l'insieme delle opere è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali.

Poiché gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione d'imposta soltanto se effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota millesimale.

La manutenzione straordinaria
Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d'uso.
Sono esempi di manutenzione straordinaria:
  • l'installazione di ascensori e scale di sicurezza;
  • la realizzazione e il miglioramento di servizi igienici;
  • la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso;
  • il rifacimento di scale e rampe;
  • gli interventi finalizzati al risparmio energetico;
  • la recinzione dell'area privata;
  • il ripristino e la sostituzione del tetto;
  • la costruzione di scale interne.

Restauro e risanamento conservativo
Sono compresi in questa tipologia gli interventi rivolti a conservare l'immobile e ad assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d'uso con esso compatibili.

Esempio:
gli interventi mirati all'eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado, l' adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti, l'apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.


Ristrutturazione edilizia
Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.

Esempio:
la demolizione e fedele ricostruzione dell'immobile (senza aumento di volumetria e nel rispetto della sagoma), la modifica della facciata, la realizzazione di una mansarda o di un balcone, la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda, l'apertura di nuove porte e finestre, la costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti, la trasformazione di fabbricati strumentali (capannoni, uffici e negozi, fabbricati rurali) in immobili abitativi (risoluzione 14/E/2005).

Con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio della detrazione fiscale, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
  • in caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta solo per la fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell'edificio preesistente;
  • per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l'intervento si considera, nel suo complesso, una "nuova costruzione";
  • se la ristrutturazione avviene senza demolire l'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione".
Questi stessi criteri si applicano anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del cosiddetto Piano Casa (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 4 gennaio 2011).


Altre categorie di interventi ammessi alla detrazione
Sono pure ammessi al beneficio della detrazione gli interventi finalizzati:
  • alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
  • all'eliminazione delle barriere architettoniche, sia sulle parti comuni degli immobili che nei singoli appartamenti;
  • al conseguimento di risparmi energetici;
  • alla cablatura degli edifici;
  • al contenimento dell'inquinamento acustico;
  • all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici;
  • all'esecuzione di opere interne.
Questi interventi sono comunque ammessi al beneficio della detrazione, indipendentemente dalla corrispondenza alle categorie di cui all'articolo 3 del Testo Unico prima citato.

Sono inoltre detraibili i seguenti interventi:
  • eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione). Gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge di settore non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e, pertanto, non sono agevolabili come tali. Resta fermo, tuttavia, il diritto alla detrazione, secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
  • realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non compete per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell'agevolazione di cui trattasi i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse.
    Tali beni, peraltro, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a certe condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19% in sede di dichiarazione dei redditi;
  • adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Con il termine "atti illeciti" il legislatore ha inteso fare riferimento agli atti penalmente illeciti (ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). La detrazione in questi casi è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili; ad esempio non rientra nell'agevolazione il contratto stipulato con un istituto di vigilanza. Rientrano, invece, tutte le misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di tali atti illeciti, qui elencate a titolo esemplificativo:

    - rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
    - apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
    - porte blindate o rinforzate;
    - apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
    - installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
    - apposizione di saracinesche;
    - tapparelle metalliche con bloccaggi;
    - vetri antisfondamento;
    - casseforti a muro;
    - fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
    - apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline;
    - esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

In tal modo il legislatore ha inteso ricomprendere nell'agevolazione non solo le opere per l'adeguamento degli impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza ma anche quelle opere volte all'installazione di dispositivi non prescritti dalla predetta normativa, ma tuttavia finalizzati ad incrementare la sicurezza domestica.

Non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l'acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas).

L'agevolazione, invece, compete anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili, come, ad esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante.

Tra le opere agevolabili rientrano:
  • l'installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti;
  • il montaggio di vetri anti-infortunio;
  • l'installazione del corrimano;
  • interventi di bonifica dell'amianto, limitatamente alle unità immobiliari a carattere residenziale.


 PRINCIPALI INTERVENTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE



Ecco un elenco esemplificativo di interventi ammissibili a fruire della detrazione IRPEF. In ogni caso deve essere verificata la conformità alle normative edilizie locali.

1. SULLE SINGOLE UNITÀ ABITATIVE

INTERVENTI MODALITÀ CONDIZIONI DI DETRAIBILITÀ
Accorpamenti di locali e di altre unità immobiliari Spostamento di alcuni locali da una unità immobiliare ad altra o anche unione di due unità immobiliari con opere esterne Detraibile
Allargamento porte Con demolizione di modesta entità realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell'edificio Detraibile
Allargamento porte e finestre esterne Con demolizioni di modeste proporzioni di muratura Detraibile
Allarme finestre esterne Installazione, sostituzione dell'impianto o riparazione con innovazioni Detraibile
Ampliamento con formazione di volumi tecnici Demolizione e/o costruzione (scale, vano ascensore, locale caldaia, ecc.) con opere interne ed esterne Detraibile
Ampliamento locali Demolizione e/o costruzione ampliando volumetrie esistenti Detraibile, purché non nuovo appartamento
Apertura interna Apertura vano porta per unire due unità immobiliari o altri locali con opere interne o apertura sul pianerottolo interno Detraibile
Ascensore Nuova installazione o sostituzione di quello preesistente (esterno o interno) con altro avente caratteri essenziali diversi, oppure per adeguamento L. 13/89 Detraibile
Balconi Rifacimento con altro avente caratteri diversi (materiali, finiture e colori) da quelli preesistenti e nuova costruzione Detraibile
Barriere architettoniche Eliminazione Detraibile
Box auto Nuova costruzione Detraibile, purché reso pertinenziale di una unità immobiliare
Cablatura degli edifici Opere finalizzate alla cablatura degli edifici, a condizione che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali Detraibile
Caldaia Sostituzione o riparazione con innovazioni Detraibile
Caloriferi e condizionatori Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi Detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al risparmio energetico
Caloriferi e condizionatori Installazione di macchinari esterni Detraibile
Cancelli esterni Nuova realizzazione o sostituzione con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, dimensioni e colori ) da quelle preesistenti Detraibile
Canna fumaria Nuova costruzione interna o esterna o rifacimento modificando i caratteri preesistenti Detraibile
Cantine Effettuazione di suddivisioni interne con demolizioni e ricostruzioni tavolati opere esterne con modifiche delle caratteristiche delle pareti, porte e finestre Detraibile
Centrale idrica Riparazioni varie con modifiche distributive interne o esterne Detraibile
Centrale idrica Nuova costruzione (volume tecnico) nell'ambito di un'operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione Detraibile
Centrale termica Riparazioni varie interne ed esterne, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti (opere murarie) Detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al risparmio energetico
Centrale termica Con modifiche distributive interne Detraibile
Centrale termica Con modifiche esterne (sagoma, materiali e colori) nuova costruzione (volume tecnico) nell'ambito di un'operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione Detraibile
Citofoni, videocitofoni e telecamere Sostituzione o nuova installazione con le opere murarie occorrenti Detraibile
Contenimento dell'inquinamento acustico Opere finalizzate al contenimento realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette Detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge
Cornicioni Nuova formazione o rifacimento con caratteristiche diverse da quelle preesistenti Detraibile
Davanzali finestre e balconi Nuova realizzazione o sostituzione di quelli preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, finiture e colori) Detraibile
Facciata Rifacimento, anche parziale, modificando materiali e/o colori (o anche solo i colori) Detraibile
Finestra Nuova apertura o modifica di quelle preesistenti Detraibile
Finestra Sostituzione con finestre di sagoma, materiale e colori diversi Detraibile
Fognatura Nuova costruzione o rifacimento con dimensioni e/o percorso diversi da quello preesistente, con opere interne o esterne (dal limite della proprietà fino alla fognatura pubblica) Detraibile
Garage Riparazioni varie e sostituzioni di parti con caratteristiche diverse da quelle preesistenti Detraibile
Garage Nuova costruzione Detraibile, se reso pertinenziale ad una unità immobiliare
Gradini scale Sostituzione gradini interni ed esterni, modificando la forma, le dimensioni o i materiali preesistenti Detraibile
Grondaie Nuova installazione o sostituzione con modifiche della situazione preesistente Detraibile
Impianto di riscaldamento autonomo interno (purché conforme alla L. 46/90) Nuovo impianto, senza opere edilizie Detraibile
Impianto di riscaldamento autonomo interno (purché conforme alla L. 46/90) Nuovo impianto con opere edilizie esterne (canna fumaria e/o altre opere interne o esterne) per riscaldamento o ventilazione Detraibile
Impianto di riscaldamento autonomo interno (purché conforme alla L. 46/90) Riparazioni con ammodernamenti e/o innovazioni Detraibile
Impianto idraulico Sostituzione o riparazione con innovazioni rispetto al preesistente Detraibile
Inferriata fissa Sostituzione con innovazioni rispetto alla situazione preesistente Detraibile
Inferriata fissa Nuova installazione con o senza opere esterne Detraibile
Infissi esterni Nuova installazione o sostituzione con altri aventi sagoma, materiali o colori diversi (solo se riguarda l'intera facciata) Detraibile
Intonaci esterni facciata Intonaci e tinteggiatura esterna con modifiche a materiali e/o colori Detraibile
Lastrico solare Rifacimento con materiali diversi rispetto a quelli preesistenti Detraibile
Locale caldaia Riparazioni murarie varie con modifiche rispetto alla situazione preesistente Detraibile
Locale caldaia Nuova formazione (volume tecnico) o esecuzione di interventi esterni che modificano materiali, finiture, colori Detraibile
Lucernai Nuova formazione o sostituzione con altri aventi caratteri (sagoma e colori) diversi da quelli preesistenti Detraibile
Mansarda Modifiche interne ed esterne con opere edilizie, senza modificarne la destinazione d'uso Detraibile
Marciapiede Nuova realizzazione su suolo privato Detraibile
Messa a norma degli edifici Interventi di messa a norma degli edifici Detraibile, purché compresa nelle categorie di cui all'art. 1 L. 449/97 e siano presentate le certificazioni di legge
Montacarichi Nuova installazione e sostituzione di quello preesistente con altro avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti Detraibile
Muri di cinta Realizzazione e sostituzione con modificazioni rispetto alla situazione preesistente Detraibile
Muri esterni di contenimento Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte esterna o nello stesso luogo, ma modificando dimensioni, sagoma, materiali e colori Detraibile
Muri interni Nuova costruzione o demolizione e ricostruzione in altra parte interna Detraibile
Parapetti e balconi Rifacimento o sostituzione con altri aventi caratteri diversi da quelli preesistenti Detraibile
Parete esterna Rifacimento anche parziale modificando materiali e colori (o anche solo i colori) Detraibile
Parete interna Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte interna Detraibile
Pavimentazione esterna Nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente modificando la superficie e i materiali Detraibile
Pensilina protezione autovetture Sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti Detraibile
Persiana Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma, materiale e colori diversi Detraibile
Pianerottolo Riparazione struttura con dimensioni e materiali diversi da quelli preesistenti Detraibile
Piscina Rifacimento modificando caratteri preesistenti Detraibile
Porta blindata esterna Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma e colori diversi Detraibile
Porta blindata interna Nuova installazione Detraibile
Porta-finestra Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma e colori diversi Detraibile
Porta-finestra Trasformazione da finestra a porta-finestra Detraibile
Porte esterne Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagome o colori diversi e viceversa Detraibile
Recinzioni Realizzazione di nuova recinzione o sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche diverse Detraibile
Ricostruzione Demolizione e fedele ricostruzione di edifici Detraibile
Risparmio energetico Opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in assenza di quelle edilizie propriamente dette Detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge
Salvavita Sostituzione o riparazione con innovazioni Detraibile
Sanitari Sostituzione di impianti e apparecchiature Detraibile
Sanitari Realizzazione di servizio igienico interno Detraibile
Saracinesca Nuova installazione di qualsiasi tipo o sostituzione di quella preesistente con innovazioni Detraibile
Scala esterna Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra di caratteri (pendenza, posizione, dimensioni, materiali e colori) diversi dai preesistenti Detraibile
Scala interna Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra, modificando pendenza e posizione rispetto a quella preesistente Detraibile
Serramenti esterni Nuova installazione o sostituzione con altri aventi finiture e colori diversi dai precedenti Detraibile
Solaio Sostituzione dei solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti Detraibile
Solaio Sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote Detraibile
Solaio Adeguamento dell'altezza dei solai, nel rispetto delle volumetrie esistenti Detraibile
Soppalco Innovazioni rispetto alla struttura preesistente o nuova costruzione Detraibile
Sottotetto Riparazioni murarie, riparazione apparecchi sanitari; sostituzione lucernai, conservando per le parti esterne (porte e lucernai) le caratteristiche precedenti Non detraibile
Sottotetto Riparazione modificando la posizione preesistente; sostituzione apparecchi sanitari, innovazioni con caratteristiche diverse da quelle preesistenti Detraibile
Sottotetto Modifiche interne ed esterne con varie opere edilizie senza modificarne la destinazione d' uso Detraibile
Sottotetto Formazione di una unità immobiliare abitabile nel sottotetto mediante l'esecuzione di opere edilizie varie Detraibile, purché già compreso nel volume
Strada asfaltata privata Per accesso alla proprietà Detraibile
Tegole Sostituzione con altre di materiale e/o forma diverse da quelle preesistenti Detraibile
Terrazzi Rifacimento completo con caratteristiche diverse da quelle preesistenti (dimensioni o piano) Detraibile
Tetto Sostituzione dell'intera copertura Detraibile
Tetto Modifica della pendenza delle falde con o senza aumento di volume Detraibile
Tinteggiatura esterna Rifacimento modificando materiali e/o colori Detraibile
Travi (tetto) Sostituzioni con modifiche Detraibile
Travi (tetto) Sostituzione totale per formazione nuovo tetto Detraibile
Veranda Innovazioni rispetto alla situazione precedente Detraibile
Veranda Nuova costruzione con demolizione del muro che dà sul balcone creando aumento di superficie lorda di pavimento Detraibile
Veranda Trasformazione di balcone in veranda Detraibile
Vespaio Rifacimento Detraibile
Zoccolo esterno facciata Sostituzione con altro avente caratteri essenziali diversi Detraibile



 GLI INTERVENTI SULLE PARTI CONDOMINIALI



INTERVENTI MODALITÀ CONDIZIONI DI DETRAIBILITÀ
Aerosabbiatura Su facciata Detraibile
Allargamento porte interne Con demolizione di modesta entità Detraibile
Allarme (impianto) Riparazione senza innovazioni Detraibile
Allarme (impianto) Riparazione con sostituzione di alcuni elementi Detraibile
Androne Rifacimento conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti Detraibile
Antenna Antenna comune in sostituzione delle private Detraibile
Balconi Riparazioni parti murarie (frontalini, cielo), sostituzione di parapetti e ringhiere conservando caratteristiche (materiali sagome e colori) uguali Detraibile
Box Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti Detraibile
Caldaia Riparazione senza innovazioni Detraibile
Caldaia Riparazione con sostituzione di alcuni elementi Detraibile
Caloriferi e condizionatori Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi Detraibile
Cancelli esterni Riparazione o sostituzione cancelli o portoni conservando caratteristiche (sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti Detraibile
Canna fumaria Riparazione o rifacimento, interno ed esterno conservando caratteristiche (materiali, sagome e colori) uguali a quelle preesistenti Detraibile
Cantine Riparazione conservando (materiali e colori) uguali a quelle preesistenti Detraibile
Centrale idrica Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti Detraibile
Centrale termica Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti Detraibile
Cornicioni Rifacimento o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti (materiali, dimensioni) Detraibile
Davanzali finestre e balconi Riparazione o sostituzione conservando i
caratteri essenziali preesistenti
Detraibile
Facciata Piccola apertura per sfiatatoio gas rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti Detraibile
Finestra Sostituzione senza modifica della tipologia di infissi Detraibile
Fognatura Riparazione o sostituzione della canalizzazione fognaria, fino al limite della proprietà del fabbricato Detraibile
Garage Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti Detraibile
Gradini scale Sostituzione con gradini uguali a quelli preesistenti, interni ed esterni Detraibile
Grondaie Riparazione o sostituzione senza modifiche della situazione preesistente Detraibile
Impianto di riscaldamento (purché conforme alla L. 46/90) Riparazione dell'impianto senza innovazioni, riparazione con ammodernamento e/o innovazioni Detraibile
Impianto idraulico Riparazione senza innovazioni o sostituzioni Detraibile
Inferriata fissa Sostituzione di quelle preesistenti senza modificare la sagoma e/o i colori Detraibile
Infissi esterni Riparazione o sostituzione, conservando la sagoma, i materiali e i colori uguali a quelli
preesistenti
Detraibile
Infissi interni Sostituzione con altri infissi conservando le caratteristiche preesistenti Detraibile
Intonaci esterni facciata Intonaci e tinteggiatura esterna conservando materiali e colori uguali a quelli preesistenti Detraibile
Intonaci interni Intonaci e tinteggiatura interna senza limitazioni di materiale e colori Detraibile
Lastrico solare Rifacimento conservando materiali uguali a quelli preesistenti Detraibile
Locale caldaia Riparazioni murarie varie conservando le suddivisioni interne preesistenti Detraibile
Lucernari Sostituzione con altri aventi gli stessi caratteri (sagoma e colori) di quelli preesistenti Detraibile
Marciapiede su suolo privato Rifacimento come preesistente Detraibile
Montacarichi (interni ed esterni) Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti Detraibile
Muri di cinta Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti Detraibile
Muri esterni di contenimento Riparazione o rifacimento con materiali e sagoma uguali a quelli preesistenti Detraibile
Muri interni Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione anche con materiali diversi Detraibile
Parapetti e balconi Riparazione o rinforzo della struttura conservando caratteri uguali a quelli preesistenti Detraibile
Parcheggi Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti Detraibile
Parete esterna Rifacimento anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti Detraibile
Parete interna Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi Detraibile
Pavimentazione esterna Rifacimento con dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti Detraibile
Pavimentazione interna Riparazioni senza innovazioni Detraibile
Pensilina protezione autovetture Rifacimento conservando sagoma e colori preesistenti Detraibile
Persiana Sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (sagoma e colori) Detraibile
Pianerottolo Riparazione struttura conservando dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti (interno ed esterno) Detraibile
Piscina Riparazione e rinforzo di strutture, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) preesistenti Detraibile
Porta blindata esterna Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti Detraibile
Porta-finestra Sostituzione con altra avente gli stessi caratteri essenziali Detraibile
Porte esterne Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti Detraibile
Porte interne Riparazione, conservando materiali, colori e dimensioni Detraibile
Recinzioni Riparazione e sostituzione conservando caratteristiche (sagoma, materiali e colori) preesistenti Detraibile
Salvavita Riparazione senza innovazioni o riparazione Detraibile
Salvavita Con sostituzione di alcuni elementi Detraibile
Sanitari Riparazione apparecchi sanitari e opere edilizie varie (tubazioni, piastrelle, ecc.) Detraibile
Saracinesca Sostituzione con altra purché vengano conservati dimensioni e colori uguali a quelli preesistenti Detraibile
Scala esterna Riparazione conservando pendenza, posizione, sagoma, colori e materiali uguali ai preesistenti Detraibile
Scala interna Riparazione e sostituzione conservando pendenza, sagoma e posizioni preesistenti Detraibile
Serramenti esterni Sostituzione con altri aventi le stesse caratteristiche Detraibile
Serramenti interni Riparazioni, conservando materiali caratteristiche e colori preesistenti Detraibile
Solaio Sostituzione dei solai di copertura con materiali uguali a quelli preesistenti Detraibile
Tegole Sostituzione con altre uguali a quelle preesistenti Detraibile
Terrazzi Riparazione delle pavimentazioni, rifacimento o sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti /dimensioni e piano) Detraibile
Tetto Riparazione con sostituzione di parte della struttura e dei materiali di copertura, conservando le caratteristiche preesistenti Detraibile
Tinteggiatura esterna Rifacimento conservando materiali e colori preesistenti Detraibile
Tinteggiatura interna Rifacimento senza limitazioni per materiali e colori Detraibile
Tramezzi Sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare Detraibile
Travi (tetto) Sostituzione con altre aventi materiali, dimensioni e posizione uguali a quelle preesistenti Detraibile
Veranda Rifacimento parziale conservando i caratteri essenziali Detraibile
Zoccolo esterno facciata Rifacimento conservando i caratteri essenziali Detraibile

Fonte: Guida dell' Agenzia delle Entrate, marzo 2011.
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